L’aggiotaggio è una speculazione che si fa in borsa, sui corsi dei valori o delle merci, o dei valori negoziabili nel pubblico mercato. Quando per far alzare o abbassare i corsi di un determinato titolo si ricorre a notizie false o tendenziose, o ad altri mezzi fraudolenti, si ha il delitto di aggiotaggio, punito dal Codice Penale, come descritto di seguito.
Dispositivo dell’art. 501 Codice Penale
Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose [265, 269,656] o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da cinquecentosedici euro a venticinquemilaottocentoventidue euro [501bis].
Se l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate. Le pene sono raddoppiate:
1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici [28, 32quater, 518].