Fondo patrimoniale della famiglia
Il fondo patrimoniale della famiglia è una legge (Art. 167 del Codice Civile) che permette a due coniugi di assegnare beni patrimoniali (denaro, beni mobili o immobili), allo scopo di far fronte ai bisogni della famiglia.
La proprietà del fondo è dei coniugi, ma essi non potranno disporne per scopi estranei agli interessi della famiglia.
Ai sensi di legge, i coniugi avrebbero la possibilità di attingere al fondo costituito, attraverso un atto notarile, per vincolare tutti o determinati beni ai bisogni della famiglia.
E’ possibile costituire tale fondo sia in fase di matrimonio, sia successivamente al matrimonio stesso.