Locazione e sue forme contrattuali

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Locazione

La locazione è un contratto col quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.

La Iocazione di cose può riferirsi a immobili urbani o a fondi rustici (in questo secondo caso la legge parla di “affitto”, ossia avere per scopo l’uso di una casa d’abitazione o la coltivazione di un determinato terreno.

Norme generali: salvo diverse norme di legge, la locazione non può stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni. Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione, in materia di case senza arredamento o di locali per l’esercizio di una professione, industria o commercio, la locazione si intende stipulata per un anno.

Il locatore deve: consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato, da servire all’uso convenuto; garantirne il pacifico godimento durante la locazione. Il locatore deve eseguire durante la locazione tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria amministrazione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore. Se l’esecuzione da parte del locatore di riparazioni urgenti (cioè non prorogabili alla fine del contratto) si protrae per oltre 20 giorni, il conduttore ha diritto ad una riduzione del corrispettivo.

Il conduttore deve: l) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia e servirsene per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze; 2) dare il corrispettivo nei termini convenuti 3) restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui egli l’ha ricevuta.

Il conduttore non diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata, salvo vi sia il consenso del locatore. Il conduttore, salvo patto in contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto. La legge parla separatamente: l) di locazione di fondi urbani, 2) di affitto di cose produttive mobili e immobili.

La legge regola particolarmente l’affitto di fondi rustici e l’affitto a coltivatore diretto (quando cioè l’affitto ha per oggetto un fondo che l’affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o con quello di persone della sua famiglia).

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