Pex, esenzione fiscale delle plusvalenze

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Pex -Partecipation Exemptiom

La PEX (partecipation exemption) è uno speciale regime fiscale che dà la possibilità di evitare il concorso alla composizione del reddito imponibile per le plusvalenze conseguite da una società (Rif: Art. 87 del DPR n. 917/86).

Questa fu introdotta dalla “Riforma Tremonti” del 2003 (Decreto lgs. 344/2003).

Parliamo di un regime fiscale che si applica alle società di capitali, alle Snc (società di persone) ed alle ditte individuali.

Chi rientra in queste tipologie e in questa logica, può vedersi detassato il 95% della plusvalenza proveniente dalla vendita di quote societarie.

In parole povere, si paga solo sul 5% della plusvalenza. Grazie alla partecipation exemption, allora, si può avere un bel risparmio.

Naturalmente ci sono dei requisiti da rispettare. Quali?

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell’articolo 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell’articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:

  a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;

  b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;

  c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, o, alternativamente, l’avvenuta dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell’articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all’articolo 168-bis;

  d) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell’esercizio d’impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l’attività agricola.

Che cosa significa tutto ciò?

Nel caso una persona fisica decida di cedere la propria quota o partecipazione al capitale di una SRL, l’eventuale plusvalenza prodotta dalla vendita deve sottostare ad una tassazione del 26%.

Invece, se la sessa vendita è fatta da una società di capitali con i requisiti di cui sopra, potrà rientrare nella PEX, ovvero una detassazione del 95% della plusvalenza.

In soldoni, quel famoso 26% di tasse, sarà dovuto solo sul 5% della plusvalenza.

In questo articolo, invece, intendo andare ad approfondire il regime di esenzione da tassazione delle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni societarie.

Ma quale è la ratio?

Tutto ciò nasce dalla volontà di permettere i riassetti delle partecipazioni di holding, rendendoli alleggeriti da carichi fiscali fino al dividendo, su cui ci sarà la tassazione definitiva.

Quindi, le plusvalenze non sono annoverate tra i ricavi soggetti a tassazione IRES, ma concorrono con una esigua percentuale (5%) al reddito imponibile dell’impresa.

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