Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica, secondo la Costituzione Italiana, è il “Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale” (art. 87).
La sua figura è apparentemente poco importante, ma vedremo come, invece, è fondamentale per la tenuta della democrazia.
Dal 1861 alla fine della seconda guerra mondiale il capo dello Stato italiano fu un re della dinastia dei Savoia, governatore di una monarchia costituzionale fondata sullo Statuto albertino, la costituzione che il re di Sardegna concesse ai suoi sudditi nel 1848.
Fu solo nel 1946 che la forma di governo repubblicana sostituì quella monarchica.
Politicamente, l’avvento della repubblica nel 1946 fu il risultato del sostegno della famiglia reale alla dittatura fascista di Mussolini (1922-1943) e del conseguente ingresso dell’Italia nella seconda guerra mondiale.
Quella scelta militare si rivelò disastrosa per la nazione, allora sull’orlo della bancarotta economica e diplomatica.
Formalmente, l’avvento della repubblica nel 1946 fu il risultato di un referendum sulla forma di Stato voluta dalla popolazione italiana.
12.717.923 cittadini italiani optarono per la repubblica, contro 10.719.284 desiderosi di mantenere la monarchia.
Secondo la Costituzione, il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni dal Parlamento che si riunisce insieme a diversi delegati dei venti governi regionali del Paese (artt. 83, 84, 85, 91).
Questi delegati sono tre per ogni regione tranne la Valle d’Aosta, la più piccola, che invia un solo delegato. Sono eletti dai consigli regionali e normalmente non siedono al parlamento nazionale.
È solo sull’elezione del Presidente che hanno diritto di voto, al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze italiane.
La sua carica è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica: un Presidente può esercitare solo la carica di Presidente (art. 84).
Se impossibilitato a prestare servizio per un periodo di tempo limitato, le sue funzioni possono essere temporaneamente assunte dal Presidente del Senato.
In caso di grave malattia, decesso o comunque costretto alle dimissioni, il Presidente della Camera dei Deputati deve provvedere all’elezione di un nuovo Presidente (art. 86).
Il Presidente della Repubblica riceve un bilancio speciale, un emblema, una residenza onoraria per le sue attività ufficiali e un corpo di assistenti composto, tra gli altri, da esperti giuristi costituzionali (art. 84).
Gli atti ufficiali del Presidente possono essere organizzati in quattro tipologie principali, ovvero con riferimento alle funzioni esecutive, amministrative, giudiziarie e legislative che assolvono.
Eppure la maggior parte di questi atti condivide il tratto fondamentale di essere finalizzati a garantire il rispetto della Costituzione da parte delle altre istituzioni dello Stato.
Il Presidente della Repubblica è il “garante” o “guardiano” della Costituzione, che giura di far valere all’inizio del suo ufficio (art. 91).
In quanto tale, ci si aspetta che mostri assoluta imparzialità e cautela in tutte le attività pubbliche, comprese le dichiarazioni ai media.
Sebbene non sia responsabile per i suoi atti ufficiali, può essere ritenuto responsabile di “alto tradimento” e/o di “attentato alla Costituzione”.
Spetta alla Corte costituzionale giudicare queste specie di reato piuttosto astratte, a seguito di un’accusa di una commissione parlamentare appositamente istituita (art. 90).
Funzioni esecutive
Come già accennato in precedenza, il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio (art. 92).
Inoltre, nomina i Ministri scelti dal Presidente del Consiglio (art. 92).
In genere questi sono solo atti formali, e così sono i suoi conferimenti di onorificenze speciali, riconoscimenti e premiazioni di grandi burocrati e altri dipendenti pubblici.
Di norma, il Presidente della Repubblica li opera su richiesta del Consiglio dei Ministri e/o del Presidente del Consiglio, a norma di legge (art. 87).
Spinto dal governo, riconosce e riceve diplomatici e dignitari stranieri e ratifica i trattati internazionali, previa autorizzazione parlamentare ogniqualvolta questi trattino l’integrità territoriale del paese, abbiano obiettivi politici manifesti, riguardino regolamenti o sentenze da parte di tribunali internazionali, comportino costi per la Bilancio dello Stato o modifiche alle leggi vigenti (artt. 80 e 87).
Ha il ruolo di Comandante delle Forze Armate e Presidente del Consiglio di Guerra.
Tale prerogativa può essere esercitata esclusivamente previa autorizzazione del Parlamento (art. 87).
Se un Presidente della Repubblica fosse in disaccordo con l’intenzione del governo di dichiarare uno “stato di guerra”, potrebbe probabilmente esercitare una grande pressione in merito.
Il Presidente della Repubblica, ai sensi di legge e previa consultazione con un’apposita commissione dei Deputati e Senatori per gli affari regionali, può decretare lo scioglimento dei Consigli regionali e/o la decadenza dei Presidenti regionali per motivi di sicurezza nazionale, per atti contrari alla Costituzione, e/o a seguito di reati gravi (art. 126).
Funzioni amministrative
Il Presidente della Repubblica decreta l’annullamento degli atti amministrativi illegittimi.
Si pronuncia, inoltre, sui ricorsi straordinari trattando questioni derivanti da decisioni definitive di persone giuridiche amministrative.
In entrambi i casi, i decreti del presidente sono in genere semplici atti formali a seguito di decisioni governative e il parere di organi giudiziari designati dalla legge.
Funzioni giudiziarie
Il Presidente della Repubblica nomina, a norma di legge, cinque dei quindici giudici che compongono la Corte costituzionale (art. 135).
Questo è uno dei pochi casi in cui ha un chiaro primato e la co-firma del governo dovrebbe seguire come mera formalità.
È, inoltre, Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, che sovrintende al buon funzionamento dei tribunali italiani (artt. 87 e 104).
In quanto tale, il Presidente non solo indica con la sua presenza l’indipendenza della magistratura sia dai poteri esecutivi che legislativi e la sua elevata rilevanza costituzionale, ma deve anche dirigere le elezioni dei membri del Consiglio, convocare e dirigere le sessioni e nominare le commissioni interne.
Insieme al ministro della Giustizia, può inviare comunicati ufficiali al Consiglio e decidere lo scioglimento prima del tempo stabilito.
Nomine, promozioni, retrocessioni, ispezioni e trasferimenti di giudici sono anche formalmente autorizzati dal Presidente, che agisce a seguito di decisioni del Ministro della giustizia e del Consiglio stesso.
Normalmente, d’intesa con il Ministro della Giustizia, concede grazia e commutazioni delle pene (art. 87).
Funzioni legislative
Come principio generale di equilibrio istituzionale, l’articolo 89 della Costituzione afferma che “Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non controfirmato dai Ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità”.
Previa consultazione con i Presidenti delle due Camere, il Presidente della Repubblica può sciogliere il Parlamento (una sola Camera o entrambe le Camere) e indire un nuovo ciclo di elezioni politiche (artt. 87, 88).
In consultazione con il governo, decide le date per tali elezioni e per l’inizio del nuovo Parlamento (art. 87).
Analogamente, il Presidente convoca i referendum, cioè le votazioni popolari, purché rispettino tutti i requisiti formali (art. 87).
D’altra parte, la controfirma del governo dovrebbe avvenire senza ostacoli per quanto riguarda alcuni atti selezionati dal presidente con funzioni legislative.
Uno di questi è la nomina da parte del Presidente di cinque senatori nominati a vita (art. 59).
Si tratta di cittadini italiani che si sono distinti in attività sociali, artistiche, letterarie o scientifiche.
Lo stesso presidente diventa senatore a vita alla scadenza del suo mandato.
Allo stesso modo, il Presidente può convocare, in circostanze straordinarie, entrambe le Camere del Parlamento (art. 62) – cosa mai avvenuta finora – e, leggermente più frequentemente, inviare loro comunicati formali, tipicamente riguardanti questioni costituzionalmente rilevanti (art. 87 ).
Lo stesso dicasi per l’autorizzazione del Presidente alla presentazione al Parlamento dei decreti governativi e delle proposte di legge (art. 87).
Quindi, il Presidente funge da controllo costituzionale sulle leggi che il governo desidera vedere promulgate dal Parlamento.
Può, quindi, invitare il governo a riconsiderare uno strumento statutario che può essere costituzionalmente dubbio.
Tuttavia, la prassi legale svolta dal 1948 rende improbabile che il presidente si rifiuti di firmare un atto governativo presentatogli una volta e impossibile rifiutare di firmare un atto governativo presentato due volte.
La stessa logica si applica a tutte le leggi e strumenti statutari equivalenti approvati dal Parlamento, che devono essere approvati dal Presidente della Repubblica (art. 87).
Ancora una volta, il Presidente funge da controllo costituzionale sulle leggi che il Parlamento desidera promulgare, compresi gli emendamenti alla Costituzione.
Può, quindi, rinviare una proposta di legge al Parlamento per ulteriore esame, giustificando in un documento scritto le ragioni della sua decisione.
Se il Parlamento approva di nuovo la stessa legge, allora deve approvarla anche il Presidente della Repubblica (art. 74).
Infatti, il Parlamento – in quanto rappresentante della volontà popolare – è comunque sovrano.
Di solito, le leggi vengono rinviate al Parlamento per assicurarsi che siano sostenibili rispetto al bilancio dello Stato.
È solo in circostanze straordinarie che il Presidente della Repubblica rifiuta di approvare una legge approvata dal Parlamento.
Tipicamente, un tale rifiuto indica che sussistono seri dubbi sulla costituzionalità della legge.
Tuttavia, se il Parlamento desidera promulgarlo, il Presidente non può fare altro che rimandarlo indietro una volta.
Dopodiché, solo la Corte costituzionale può intervenire, se interpellata dal governo, da un governo regionale o da qualsiasi giudice che giudichi una causa in un tribunale italiano (art. 127).
La storia della funzione di Presidente della Repubblica
Il Presidente è stato considerato, da un lato, un’importante figura cerimoniale che incarna dignitosamente l’unità della nazione, dall’altro anche il più alto funzionario dello Stato, svolgendo una serie di compiti formali che la Costituzione definisce abbastanza chiaramente.
Ecco la lista completa dei nostri Presidenti:
- Enrico De Nicola (1946-1948)
- Luigi Einaudi (1948-1955)
- Giovanni Gronchi (1955-1962)
- Antonio Segni (1962-1964)
- Giuseppe Saragat (1964-1971)
- Giovanni Leone (1971-1978)
- Sandro Pertini (1978-1985)
- Francesco Cossiga (1985-1992)
- Oscar Luigi Scalfaro (1992-1999)
- Carlo Azeglio Ciampi (1999-2006)
- Giorgio Napolitano (2006-2012 e 2013-2015)
- Sergio Mattarella (2015-in carica)